Mutuo

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stipulare un mutuo dal notaio

Il mutuo è definito dall’art. 1813 c.c. come “il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”: in termini pratici si tratta, quindi, di un prestito avente ad oggetto denaro. Da un punto di vista normativo la figura in esame può assumere sia la forma della gratuità (quando il mutuatario deve restituire la sola somma datagli - c.d. capitale -  e nulla più, come per esempio accade all’interno delle dinamiche familiari)  sia quella dell’onerosità (quando il mutuatario deve restituire oltre che il capitale anche un’ulteriore importo percentuale a titolo di interesse). Nella prassi notarile il mutuo gratuito è di fatto sconosciuto, perché - non essendo previsto alcun vincolo di forma per la validità dell’operazione - le parti, come detto quasi sempre nell’ambito familiare, preferiscono regolare i loro rapporti senza l’intervento del Notaio. E’, invece, di frequente utilizzo il mutuo oneroso concesso da un istituto di credito che, appunto, trae la propria fonte di guadagno attraverso l’applicazione di un tasso di interesse a carico del mutuatario: in questo modo il soggetto finanziato ha subito la disponibilità immediata di una somma di denaro, ma la dovrà ratealmente rimborsare maggiorata di una percentuale (che può essere fissa, cioè già stabilita in sede di finanziamento, o mutevole nel tempo, in quanto ancorata a parametri variabili). Per evitare il rischio che il mutuatario interrompa la restituzione rateale, esistono varie forme di garanzie a tutela del soggetto mutuante: la più nota e frequente è la costituzione di ipoteca, ma - a seconda della tipologia di finanziamento - ve ne possono essere altre, quali ad esempio la fideiussione, il pegno su titoli, la polizza assicurativa o il c.d. patto marciano.