Acquisto prima casa


Il nostro legislatore, sin dagli anni 80’ (e precisamente a far tempo dalla Legge 22 aprile 1982 n. 168), haincentivato-attraverso meccanismi fiscali di favore-l’acquisto di immobili ad uso abitativo da parte disoggetti non animati da finalità speculative, ma interessati a costruirsi un nucleo familiare attorno adun’abitazione in proprietà. Nel corso degli anni si sono succedute varie normative e, ad oggi, le c.d.agevolazioni prima casa sono principalmente regolatedalla nota II bis all’art. 1 dellaTariffa-Parte I(Attisoggetti a registrazione in termine fisso) allegata al D.P.R26 aprile 1986 n. 131relativo all’imposta di registro,ma espressamente richiamatoanchein tema di I.V.A. (e precisamente dall’art. 21 della Tabella A-Parte IIallegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633).Nella comune esperienza sitende apensareche l’acquisto dellaprima casa consistasemplicementenell’operazione in seno alla quale un soggetto compri, per la prima voltanella propria vita, un’abitazione: se ciò puòessere vero nella maggior parte dei casi, da un punto di vistalegislativo la situazione è-in realtà-ben più articolata. Per fruire delle agevolazioni in esame(imposta diregistro nella misura del 2% anziché del 9%; I.V.A. nella misura del 4% anzichédel 10%),occorre, infatti, chericorrano tutti i presupposti(oggettivi e soggettivi)previsti dal citato D.P.R 26 aprile 1986 n. 131e non sempredi univoco accertamento.