Requisiti

Al fine di poter ottenere le agevolazioni è necessario:
 
1) che il bene acquistato sia un'abitazione "non di lusso".

I criteri per individuare un'abitazione "di lusso" variano a seconda che l'atto sia soggetto a imposta di registro o a i.v.a.

Per gli atti soggetti a imposta di registro, dal 1° gennaio 2014 è necessario che l'atto abbia a oggetto una casa di abitazione che non rientri nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Per gli atti soggetti a i.v.a. i requisiti dell'abitazione "non di lusso" continuano a essere individuati dal Decreto Ministero Lavori Pubblici 2 agosto 1969, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27.8.1969.

2) che il bene acquistato sia ubicato nel Comune di residenza della parte acquirente. Se al momento del rogito la parte acquirente non risiede nel Comune ove è ubicato il bene, essa deve impegnarsi a stabilire la propria residenza entro diciotto mesi dall'acquisto. Il mancato trasferimento della residenza nei termini previsti dalla legge comporta la decadenza dalle agevolazioni con le conseguenze sotto descritte.

3) che nell'atto di acquisto la parte acquirente dichiari di non essere titolare esclusiva (o in comunione con il coniuge) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione di altra casa di abitazione nel Comune ove è ubicato l'immobile per il quale si chiedono le agevolazioni prima casa;

4) che nell'atto di acquisto la parte acquirente dichiari di non essere titolare, neppure pro quota (e neanche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà di altra casa d'abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa.

casa

Acquisto in Comunione

In caso di acquisto destinato a ricadere in comunione legale, per poter ottenere le agevolazioni sull'intero bene è necessario che in sede di acquisto le dichiarazioni di cui sopra siano rese da entrambi i coniugi.

N.B. Per poter mantenere il beneficio della prima casa è inoltre necessario che la parte acquirente non trasferisca (con atto di vendita, donazione, permuta..) i beni acquistati con le agevolazioni nei successivi cinque anni. 

Il trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima casa prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, comporta la decadenza dalle agevolazioni prima casa con le conseguenze sotto descritte.

In tale caso, la decadenza dalle agevolazioni prima casa, tuttavia, può essere evitata ove entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici prima casa si proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, potendo anche usufruire, in tal caso, di un credito d'imposta.

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